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Testamento biologico

La Chiesa cattolica si spacca sulla bioetica

La Conferenza Episcopale tedesca approva l'eutanasia passiva e l'eutanasia indiretta

2009-03-14

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Testamento biologico

La Chiesa cattolica si spacca sulla bioetica

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La Conferenza Episcopale tedesca approva l'eutanasia passiva e l'eutanasia indiretta

Pubblichiamo la traduzione di ampi stralci del documento "Christliche Patientenverfügung" (Disposizioni sanitarie del paziente cristiano), un testo comune di cattolici e protestanti contenente disposizioni sul fine vita, siglato nel 1999 (e rivisto nel 2003), che porta le firme del Presidente della Conferenza Episcopale tedesca cardinale K. Lehmann e del Presidente del Consiglio delle Chiese evangeliche tedesche M. Kock.

"Testamento biologico cristiano con delega preventiva e nomina di un fiduciario"

Seconda edizione

Regole e modulo della Conferenza episcopale tedesca e del Consiglio della Chiesa evangelica in Germania in unione alle altre chiese membre od ospiti del gruppo di lavoro delle chiese cristiane in Germania.

Premessa

(...) Il progresso medico ha portato negli ultimi decenni a una difficile situazione. Da un lato grazie a moderne possibilità mediche si è in grado di guarire malattie che sino a pochi anni or sono erano considerate inguaribili, d’altro lato l’utilizzo di tutti i mezzi tecnici della medicina intensiva possono avere anche l’indesiderata conseguenza di prolungare soltanto le sofferenze e l’agonia delle persone. Per permettere di vivere sino in fondo una vita dignitosa, può essere auspicabile sia utilizzare sia rinunciare a utilizzare la medicina intensiva. Un’ultima decisione dev’essere presa partendo dalla concreta situazione del morente e in base ai suoi desideri e bisogni. (...)

Cardinale Karl Lehmann

Presidente della Conferenza episcopale tedesca

Presidente ecclesiastico Manfred Kock

Presidente del Consiglio della Chiesa evangelica in Germania

Introduzione

Molte persone si preoccupano dell’ultima fase della loro vita. Si chiedono: come sarà la mia fine? Potrò morire a casa o mi si porterà in ospedale? Avrò vicino persone ad assistermi e confortarmi? Avrò dolori insopportabili? Oppure sonnecchierò soltanto in stato d’incoscienza? Per quanto difficili siano tali domande, è bene non cercare di eluderle. Infatti della vita responsabile fa parte anche la riflessione sulla morte e l’accettazione della propria mortalità. La fede cristiana, il cui nucleo è rappresentato dall’agonia, dalla morte e dalla resurrezione di Gesù Cristo, lascia la libertà di riflettere anche sul proprio morire e di provvedervi adeguatamente. (...)

Molte persone si chiedono se sfruttare ogni possibilità della medicina contribuisca alla fine veramente a migliorare la qualità della vita oppure prolunghi soltanto un faticoso processo di morte. Cos’è meglio: morire nel proprio ambiente familiare, anche se l’assenza di possibilità tecniche mediche può abbreviare l’ultima fase della vita, oppure vivere il più a lungo possibile in sala di rianimazione contornati da macchinari?

Non è possibile rispondere in generale a domande del genere. Per poter vivere dignitosamente fino alla fine può essere necessario sia un trattamento medico intensivo, sia la rinuncia ad applicarlo. In conclusione la decisione dev’essere presa in base alla situazione concreta del morente e tenendo presenti i suoi bisogni. Ma chi decide? Chi decide se gli interessati stessi non possono più esprimersi al riguardo? Chi decide se essi non possono più dire personalmente cosa desiderino? Anche se non hanno documentato per iscritto le loro idee e i loro desideri, saranno assistiti e curati, adeguatamente alla loro situazione. I medici e i sanitari si sono impegnati a rispettare sino alla fine la dignità e il valore di ogni vita umana. Qualsiasi trattamento medico presuppone comunque il Suo consenso.

Grazie a un testamento biologico Lei può partecipare già ora alla decisione relativa all’utilizzo di procedimenti medici, determinando così lo svolgersi dell’ultima fase della Sua vita. Lei può fare ora qualcosa per poter essere assistito in questa fase della vita in modo dignitoso e fisicamente sopportabile, tramite cure mediche e assistenza qualificata, secondo le Sue idee e il Suo desiderio. Nel caso che Lei si venga a trovare in una situazione in cui non sia più in grado di decidere personalmente su interventi medici, il testamento biologico da Lei redatto deve aiutare il medico nelle sue decisioni.

Le seguenti riflessioni stanno alla base della proposta di firmare per tempo un testamento biologico del genere:

- La vita ci è stata donata in modo che noi – nonostante il dolore e la morte – possiamo accettarla e realizzarla. Dio è amico della vita. Egli vuole che noi riusciamo ad avere una vita piena. A questo scopo desidera la nostra attiva e passiva partecipazione. Egli ci rende capaci di realizzare in modo responsabile la nostra vita, anche nella sua ultima fase.

- Fino alla fine si deve poter sentire una vita come degna di essere vissuta e dotata di senso. In ciò rientra anche il ricevere informazioni, il poter decidere, il poter restare in contatto con persone care, l’aver tempo di riflettere e chiarire delle domande e di congedarsi e accettare la propria morte. Questo è spesso un processo difficile. Forti dolori e sintomi fisici strazianti, così come una massiccia inibizione farmacologica possono impedirci di sentirci pronti per morire. La terapia del dolore, la medicina palliativa, il lavoro degli hospices, le misure assistenziali e l’accompagnamento spirituale o da parte del prossimo devono permettere di trovare con sensibilità e rispetto verso il morente quell’equilibrio che consente di vivere dignitosamente e sensatamente anche la parte finale della vita.

- (...) Nel testamento biologico possono essere formulati i Suoi desideri relativi al trattamento di fine vita, come ad esempio la rinuncia a un esteso trattamento medico-tecnico o il desiderio di misure che leniscano il dolore (medicina palliativa). Si vuole così garantire che nel caso Lei stesso non sia più in grado di esprimersi, la sua personale opinione rispetto alla fine della vita sia nota a tutti i medici curanti e venga rispettata. Ciò non significa che si debba rinunciare alle opportunità della medicina moderna se da queste ci si può aspettare un aiuto duraturo.

Bisogna rispettare la decisione di certi pazienti di accettare il cammino attraverso la malattia e la sofferenza, attraverso la sopportazione di dolori e di pesanti terapie come processo di crescita interiore. Alcuni cristiani vivono attraverso le sofferenze l’esperienza di una profonda solidarietà con Cristo, con colui che attraverso la sua sofferenza ci redime.

(...) Poiché non possiamo disporre liberamente della nostra vita e tanto meno di quella degli altri, rifiutiamo qualsiasi interruzione attiva della vita.

"Eutanasia attiva" ed "eutanasia passiva" vanno ben distinte una dall’altra. Per eutanasia "attiva" s’intende l’uccisione mirata di una persona (per es. con una pastiglia, un’iniezione o una fleboclisi). L’uccisione di persone gravemente malate e moribonde in determinate condizioni ormai è stata legalizzata in alcuni paesi. L’"eutanasia" attiva non è tuttavia compatibile con la concezione cristiana dell’uomo. In Germania è giustamente vietata e perseguita penalmente e questo anche qualora avvenga dietro esplicito consenso del paziente. L’eutanasia "passiva" invece punta a un dignitoso lasciar morire, nello specifico non proseguendo o non iniziando nemmeno un trattamento volto al prolungamento della vita (per es. l’alimentazione artificiale, la respirazione artificiale o la dialisi, la somministrazione di farmaci come ad esempio antibiotici) nel caso di malati inguaribili e terminali. L’"eutanasia passiva" presuppone il consenso del morente ed è giuridicamente ed eticamente ammissibile.

Nulla deve restare intentato per permettere alle persone di condurre fino alla morte una vita in pace, dignità e autodeterminazione.

(...)

Spiegazioni

(...)

Cosa viene regolato in un testamento biologico?

Con un testamento biologico sostanzialmente si possono richiedere sia misure della cosiddetta "eutanasia passiva", sia della cosiddetta "eutanasia indiretta" (vedi sotto). Lei può quindi pretendere che misure di sostegno della vita vengano omesse, che misure già iniziate vengano interrotte o che Le vengano somministrati farmaci sedativi del dolore, anche se è possibile che questi abbrevino la vita.

Al contenuto del testamento biologico sono posti tuttavia dei limiti in base alla responsabilità cristiana e all’ordinamento giuridico. Così non Le sarà possibile disporre che il medico curante nel caso di una malattia inguaribile e di grandi dolori la possa uccidere (cosiddetta "eutanasia attiva").

(...)

Per il medico il testamento biologico è un importante indizio sulla sua volontà che può essere illegale non prendere in considerazione. Resta comunque il medico il responsabile delle misure mediche, per cui a volte si vengono a creare delle tensioni fra la volontà del paziente stabilita in un testamento biologico e la convinzione di coscienza di chi lo cura. Nessuno può tuttavia essere obbligato contro la sua volontà a sottoporsi a misure diagnostiche o terapeutiche, per quanto promettenti queste siano. Se un chiarimento del conflitto non dovesse essere possibile attraverso colloqui, non si può far altro che andare per vie legali.

(...)

Le diverse forme di eutanasia

Il significato del termine tedesco "Sterbehilfe" (in italiano eutanasia, ma letteralmente "aiuto nel morire", n.d.t.) che si è andato affermando è quello di facilitazione della morte per un malato inguaribile. Se si tratta però di aiuto da parte del prossimo o aiuto spirituale nel morire o durante il morire sarebbe consigliabile usare il termine "Sterbebegleitung" (cioè "accompagnamento alla morte").

Alla richiesta di una "morte dignitosa" si associa tuttavia spesso anche la richiesta di poter decidere pesonalmente la durata della propria vita e il momento della propria morte. La "Sterbehilfe" non viene pertanto più intesa come aiuto nel e durante il morire, bensì come aiuto a morire (nel senso della cosiddetta "eutanasia attiva"). Dal momento che il termine "Sterbehilfe" nella sua polivalenza dà spesso adito a fraintendimenti del genere, è bene distinguere le diverse forme di eutanasia:

L’"eutanasia passiva" è diretta a lasciar morire in modo dignitoso, in particolare non continuando o addirittura nemmeno iniziando una terapia volta a prolungare la vita (rinunciando ad esempio all’alimentazione artificiale, alla respirazione artificiale o alla dialisi, alla somministrazione di farmaci come per esempio antibiotici) nel caso di un malato inguaribile. Essa presuppone il suo consenso ed è giuridicamente ed eticamente ammissibile.

L’"eutanasia indiretta" viene prestata quando al morente vengono prescritti dal medico farmaci sedativi del dolore che come effetto secondario involontario possono accellerare il subentrare della morte. Considerando il duplice dovere del medico sia di mantenere in vita sia di alleviare il dolore, una tale eutanasia indiretta viene ritenuta ammissibile sia giuridicamente che eticamente.

Per "eutanasia attiva (o diretta)" s’intende l’uccisione mirata di una persona, per esempio somministrandole un preparato che induce la morte (una pastiglia, un’iniezione o una fleboclisi). In Germania è vietata dalla legge e viene perseguita penalmente, anche qualora avvenga dietro esplicito consenso del paziente. La legalizzazione dell’eutanasia attiva in Olanda e in Belgio consente in questi paesi l’uccisione di malati gravi o terminali in determinate condizioni. L’eutanasia attiva non è tuttavia conciliabile con la concezione cristiana dell’uomo.

Assistenza al suicidio (il cosiddetto "suicidio assistito" o "accompagnamento al suicidio") viene detto il sostegno prestato a una persona nel realizzare il proprio suicidio. Ciò può avvenire procurando sostanze letali o anche mostrando come utilizzarle. Essa non è limitata soltanto alla fase della morte vera e propria, bensì avviene spesso già subito dopo che è stata diagnosticata una grave malattia o vi è stata una prognosi infausta sul decorso di una malattia. L’assistenza al suicidio, che in alcuni paesi (per es. la Svizzera) viene praticata da cosiddette "Sterbehilfe-Organisationen" (organizzazioni per l’eutanasia), è molto discutibile dal punto di vista etico. Chi assiste accetta nel caso concreto il suicidio, ne condivide i motivi e le ragioni. Pertanto la responsabilità dell’assistenza si estende non soltanto al mettere a disposizione i mezzi, bensì anche alla conseguenza prevedibile, cioè l’azione suicida stessa. Chi mette a disposizione il mezzo è corresponsabile del suicidio. Il suicidio assistito corrisponde eticamente all’eutanasia attiva da noi rifiutata. Nei "Principî dell’Ordine federale dei medici sull’accompagnamento medico alla morte" del 1998 si legge: "La partecipazione del medico al suicidio è contraria all’etica medica e può essere passibile di pena."

Diritto di autodeterminazione del paziente

Del diritto del paziente (per es. libera scelta del medico, informazione, adeguato trattamento medico) fa parte in modo centrale il diritto di autodeterminazione. Per attuare od omettere un trattamento è decisivo che il paziente, dopo essere stato adeguatamente informato, abbia manifestato la sua esplicità volontà al riguardo, anche qualora il medico consigliasse altre misure diagnostiche o terapeutiche. Accanto alla possibilità di stabilire in qualsiasi momento di mutare l’obiettivo del trattamento, il diritto di autodeterminazione del paziente comprende anche la possibilità di decidere disposizioni su situazioni future. Questo vale in particolare per condizioni vitali in cui i pazienti non possono più esercitare personalmente i propri diritti, cioè non possono più dare il loro consenso perché sono incapaci di dare un consenso, per es. perché sono troppo deboli, confusi o incoscienti. Allora la volontà presunta del paziente è determinante per le decisioni dei medici, dei sanitari, dei congiunti o dei fiduciari. Il testamento biologico riveste un ruolo importante nella ricerca di questa volontà presunta.

Sul rapporto fra medico e paziente

(...)

Si deve considerare che la volontà del paziente è la base di ogni trattamento. Il medico è pertanto obbligato a trovare la volontà o la volontà presunta del paziente per la situazone data. (...) Nessuno può essere costretto contro la sua volontà a sottoporsi a misure diagnostiche o terapeutiche, per quanto promettenti queste siano.

Trattamento e assistenza

Per il caso in cui venga decisa la limitazione delle misure terapeutiche, particolare importanza viene conferita al trattamento e all’assistenza della persona malata. La limitazione delle misure terapeutiche può rientrare anche nell’ampio accompagnamento medico e sanitario del morente, il quale include anzitutto la dedizione umana verso il malato, la sedazione del dolore e dei disturbi, così come la messa in atto di misure specifiche di trattamento in modo che i bisogni primari dell’esistenza umana restino tutelati. I "Princpî dell’Ordine federale dei medici sull’accompagnamento medico alla morte" del 1998 hanno sottolineato che, indipendentemente dallo scopo del trattamento medico, il medico deve in ogni caso fare in modo che vi sia una cosiddetta "assistenza di base". Di ciò fanno parte fra le altre cose una sistemazione dignitosa, la dedizione, l’igiene del corpo, l’alleviamento del dolore, della difficoltà respiratoria e della nausea, così come l’appagamento della fame e della sete.

Alimentazione e idratazione artificiale

Anche qualora Lei disponga di non desiderare misure di prolungamento vitale nella fase della morte, una cosiddetta "assistenza di base" viene di principio attuata e in questa rientra anche "l’appagamento della fame e della sete" (cfr. i "Princpî dell’Ordine federale dei medici sull’accompagnamento medico alla morte" del 1998). Se l’alimentazione artificiale tramite un sondino naso-gastrico, per bocca o per via gastrointerica (la cosiddetta sonda PEG) o per fleboclisi rientri alla fine della vita nell’"assistenza di base", va deciso da caso a caso. Si informi presso il Suo medico di fiducia o presso un sanitario e discuta la problematica con i Suoi famigliari. I Suoi desideri, anche riguardo a limitazioni temporali, può esprimerli sul modulo alla voce "Spazio per disposizioni integrative".

MODULISTICA

I. TESTAMENTO BIOLOGICO

Nel caso che io non possa più formare o manifestare la mia volontà, dispongo:

Su di me non devono essere prese misure di prolungamento della vita, se secondo scienza e coscienza medica viene verificato che qualsiasi misura di sostegno vitale sarebbe senza prospettiva di miglioramento e prolungherebbe soltanto la mia agonia.

L’accompagnamento e il trattamento medico, così come l’assistenza scrupolosa devono essere in questi casi rivolti ad alleviare disturbi, come per es. dolori, agitazione, ansia, difficoltà respiratorie o nausea, anche se non sia da escludersi che la necessaria terapia del dolore possa abbreviare la vita.

Voglio poter morire con dignità e in pace, se possibile vicino ai miei congiunti e ai miei cari e nell’ambiente a me familiare.

Chiedo di poter avere sostegno spirituale.

La mia confessione è .......

Spazio per disposizioni integrative: ..........................

Per ulteriori disposizioni servirsi per favore di un foglio separato.

II. Delega preventiva

La delega preventiva riguarda esclusivamente l’ambito sanitario. Altre regolamentazioni riguardanti questioni private, professionali e finanziarie nel caso di vecchiaia, malattia e morte non vengono stabilite con essa.

Nel caso che io non possa più formare o manifestare la mia volontà delego con la presente in quanto persona di mia particolare fiducia:

Nome e cognome:

Data di nascita:

Indirizzo:

Città o località:

Numero fisso/numero cellulare:

La persona delegata deve prendere in mia vece tutte le decisioni necessarie sul mio trattamento medico e discuterle con il medico curante. Essa deve quindi soprattutto considerare i miei desideri e le mie idee, che ho lasciati per iscritto nel testamento biologico.

Essa può prendere visione delle cartelle cliniche e accordarne la consegna a terzi. Per questa ragione sollevo tutti i miei medici curanti e il personale paramedico dal segreto professionale nei confronti della persona da me delegata.

Essa può dare il consenso anche a tutte le misure di indagine sul mio stato di salute, a interventi medici e a trattamenti di cura, così come può negarlo oppure deciderne la sospensione, anche se per una tale cura potrei morire o subire un grave o prolungato danno alla salute.

La persona delegata può decidere sul mio ricovero coatto e su misure di costrizione (come per es. l’uso di cinghie, di sbarre al letto o la somministrazione di farmaci o simili) in un ricovero o in altro istituto, sempre che questo sia necessario al mio bene.

Delega di riserva

Se la persona sopra nominata dovesse essere impossibilitata a esercitare la delega, delego qui in sua vece:

Nome e cognome:

Data di nascita:

Indirizzo:

Città o località:

Numero fisso/numero cellulare:

III. Disposizione tramite fiduciario

Se dovesse divenire necessario avere un fiduciario, allora il testamento biologico deve valere come disposizione tramite fiduciario. In esso ho stabilito ciò che desidero per il mio trattamento e la mia cura. Esso come espressione della mia volontà è vincolante per l’ufficio tutorio e per il fiduciario.

Quale fiduciario/a dev’essere nominato/a:

Nome e cognome:

Data di nascita:

Indirizzo:

Città o località:

Numero fisso/numero cellulare:

Desidero che la seguente persona non venga nominata:

Nome e cognome:

Data di nascita:

Indirizzo:

Città o località:

Numero fisso/numero cellulare:

IV.Firme

1.Firma di chi ha redatto il testamento biologico

Con la sua firma Lei conferma le tre precedenti disposizioni (I, II o III) solo per come le ha compilate.

Firmo questo testamento biologico dopo aver accuratamente riflettuto e come espressione del mio diritto di autodeterminazione. Non desidero che nella situazione estrema mi si attribuisca un cambiamento della volontà che qui ho manifestato.

Nome e cognome:

Data di nascita:

Indirizzo:

Città o località:

Numero fisso/numero cellulare:

Luogo e data:

Firma:

Conferma

Questa dichiarazione viene da me riconfermata in tutte le sue parti (circa ogni 1-2 anni):

Luogo

Data

Firma

2. Firma del mio medico di fiducia

Nel caso che Lei abbia apportato nel testamento biologico delle integrazioni alla voce "Spazio per disposizioni integrative", Le consigliamo di lasciar firmare qui il suo medico di fiducia. Ciò non è necessario dal punto di vista giuridico, ma può aumentare l’accettazione nel caso critico.

Ho discusso il presente testamento biologico – il suo contenuto e le sue conseguenze – con la persona che lo ha redatto:

Nome e cognome:

Data di nascita:

Indirizzo:

Città o località:

Numero fisso/numero cellulare:

Luogo/data:

Firma:

3. Firma delle persone delegate, delegate per riserva o fiduciarie

Conosco il contenuto di questo testamento biologico e sono disposto ad accettare la delega.

Nome e cognome:

Data di nascita:

Indirizzo:

Città o località:

Numero fisso/numero cellulare:

Luogo/data:

Firma:

Conosco il contenuto di questo testamento biologico e sono disposto ad accettare la delega di riserva.

Nome e cognome:

Data di nascita:

Indirizzo:

Città o località:

Numero fisso/numero cellulare:

Luogo/data:

Firma:

Conosco il contenuto di questo testamento biologico e sono disposto ad accettare la nomina di fiduciario.

Nome e cognome:

Data di nascita:

Indirizzo:

Città o località:

Numero fisso/numero cellulare:

Luogo/data:

Firma:

(Traduzione dal tedesco di Anna Patrucco Becchi)

(16 marzo 2009)

 

 

 

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